CASI RISOLTI

FAMIGLIA, DIVORZI E MINORENNI – Difendiamo una madre che si rivolge al tribunale di vallo della Lucania per chiedere la separazione giudiziale con addebito dal marito per gravi incomprensioni e atti violenti. Il marito a sua volta vuole l’addebito per abbandono del tetto coniugale.
Dopo una fase iniziale di guerra, siamo riusciti a cooperare nell’interesse superiore del figlio, minorenne, affinché restasse indenne dalle vicende giudiziali dei genitori e crescere nel modo migliore.
I due genitori si sono accordati con separazione consensuale, a tutela dei diritti del bambino.

DIRITTO CIVILE – Innanzi alla corte di appello di Napoli, è stata raggiunta la vittoria ribaltando completamente la decisione del giudice di primo grado. Difendiamo un proprietario di appartamento che consegna, in buona fede, le chiavi al potenziale acquirente ancor prima della data concordata per la compravendita. La vendita non è mai avvenuta perché il potenziale acquirente non pagò mai il corrispettivo del prezzo di acquisto. Continua, però, ad occupare l’immobile senza averne alcun diritto ed impedendo al proprietario di entrare.
È così che il proprietario inizia una causa innanzi al tribunale per ottenere la riconsegna delle chiavi di casa e il risarcimento del danno. Il tribunale decide, però, di rigettargli la domanda, considerando gli occupanti “detentori qualificati”. Questa sentenza, palesemente errata, viene subito impugnata in Corte di appello. La Corte ribalta completamente la decisione del tribunale, riconoscendo tutti i diritti al proprietario con una nuova sentenza. Ritiene la Corte che la consegna anticipata del bene, accompagnata dal versamento della caparra confirmatoria, è stata funzionale alla vendita (e che non abbia generato una condizione di possesso a titolo gratuito a tempo indeterminato, come ha ritenuto erroneamente il primo giudice). Risulta anche indiscutibile che il promittente venditore, avendo consegnato anticipatamente il bene, abbia subito una perdita patrimoniale per la mancata attuazione del programma negoziale.

DIRITTO DEL LAVORO – Difendiamo un onesto lavoratore si guadagna da vivere lavorando presso un negozio. Assunto come addetto alle consegne, si trova però nella realtà a dover svolgere tante altre mansioni: scaffali, vendite, preparazione della merce, inventario e prezzario, finanche alla cassa. Lavora anche più ore rispetto a quelle pattuite in contratto ed aveva ridottissime ferie. Subisce quindi una notevole sproporzione tra la quantità e qualità di lavoro svolto e la paga mensile ricevuta. Decide così di ricorrere al tribunale di Napoli per vedersi riconoscere gli importi che gli spettavano di differenza. Con l’assistenza degli avvocati si riesce a preparare un fascicolo molto dettagliato.
In più, il lavoratore riceve il sostegno anche di altre persone del luogo, che vengono chiamate a testimoniare sui fatti accaduti, poiché alcuni come lui si trovano nella sua stessa spiacevole condizione, altri invece lo conoscono in quanto clienti del negozio.
Grazie ad una dettagliata ricostruzione dei fatti e a un lungo lavoro difensivo, il tribunale accoglie la domanda del lavoratore riconoscendogli tutte le somme che gli spettano di differenza retributiva e di contributi e TFR.

SANITA’ E MEDICINA – Difendiamo un Ospedale che viene citato in causa, innanzi al tribunale di Napoli, poiché una donna incinta di due gemelli ne partoriva uno senza vita e l’altro con un complesso quadro patologico di encefalopatia multicistica. La donna accusa l’Ospedale di non essersi accorto che, nel corso della gravidanza, era in atto una tachicardia fetale scoperta durante una ecografia ostetrica di controllo. Dopo un mese da quel controllo, la donna percepiva la riduzione dei movimenti fetali, pertanto si recava in Ospedale dove veniva eseguito un esame USG Doppler, all’esito del quale si decideva l’esecuzione di taglio cesareo urgente.
La donna accusa l’Ospedale di non aver valutato con perizia, prudenza e diligenza la sua gravidanza gemellare.
L’Ospedale si difende sostenendo che l’evento tragico non era stato causato dalla negligenza né dall’imperizia dei sanitari.
Il tribunale dava seguito alle operazioni peritali, dalle quali emerge che l’esito tragico del parto gemellare non era stato causato dai medici dell’Ospedale. Il CTU evidenzia che per il distacco intempestivo di placenta normalmente inserita, trattandosi di complicazione improvvisa senza segni premonitori, non sono attuabili specifiche forme di prevenzione. Sebbene tali conclusioni già deponessero per l’assenza di responsabilità in capo ai sanitari, il giudice dispone una nuova CTU medico-legale. La seconda CTU rileva che nel caso clinico in esame nessun elemento, preso singolarmente o anche considerato nel contesto dello svolgimento della gravidanza per quanto è riportato nei documenti clinici, deponeva con assoluta certezza per un probabile esito sfavorevole della gravidanza. Dunque, sulla scia di tali accertamenti medici, l’Ospedale viene difeso sostenendo la mancata relazione tra una sua presunta responsabilità ed i fatti accaduti alla signora durante la gravidanza e il parto, per cui l’Ospedale ed il personale sanitario non avevano alcuna colpa per i fatti accaduti.
Il tribunale, con sentenza, riconosce la totale assenza di colpe per l’Ospedale, ritenendo quindi infondata la domanda di risarcimento della signora.

CONDOMINIO – Difendiamo una donna, rimasta sola con i suoi giovani figli, costretta a vivere in una casa rovinata dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di copertura condominiale. Nonostante le numerose richieste fatte al Condominio di intervenire per risolvere il problema, restituendo dignità all’abitazione, i danni restavano ed anzi venivano aggravati dalla maldestra decisione condominiale di far effettuare un sopralluogo ad una ditta che apriva maggiormente i soffitti comportando ingresso di aria calda e fredda, venti e detriti, peggiorando ancora di più la situazione per gli abitanti della casa, poiché tali aperture non venivano mai più ripristinate.
Portata quindi all’attenzione del tribunale questa situazione, la famiglia chiede il risarcimento dei danni economici conseguenti alla necessità, non più rinviabile, di effettuare i lavori con una ditta di fiducia.
Si costituisce come controparte il Condominio che non si reputa responsabile dei fatti.
Il tribunale nomina un perito tecnico per gli opportuni sopralluoghi. Svoltasi la CTU, emerge effettivamente che la condizione del lastrico di copertura comporta interventi di ripristino non più rinviabili, così come l’appartamento visionato si presenta in condizioni di disagio per chi ci abita. Pertanto, la CTU fa una quantificazione dei costi per i lavori necessari.
Il tribunale, con sentenza, decide di accogliere la domanda della famiglia e riconosce alla signora e ai suoi figli il risarcimento economico per i lavori necessari a ripristinare il soffitto e a risolvere il problema infiltrativo.

T.A.R. – Difendiamo un Ente pubblico innanzi al TAR.
Alcuni lavoratori dipendenti impugnano il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di vari posti di personale dirigenziale e non dirigenziale. I lavoratori chiedono al TAR l’accertamento del loro diritto a partecipare al concorso indetto.
L’Ente però fa presente che il bando di concorso era stato riservato all’assunzione a tempo indeterminato di specifico personale, con determinate qualifiche ben individuate, perché destinato alla copertura dei posti rimasti liberi. Il bando inoltre precisava dei requisiti specifici di ammissione per ogni categoria.
Inutile quindi la doglianza dei lavoratori, i quali essendo privi dei requisiti richiesti dal bando di concorso, non avrebbero potuto impugnarlo fondatamente.
Il TAR decide pertanto che non ci sono vizi nel bando di concorso né lesione di diritti dei ricorrenti nella loro mancata inclusione. Il TAR conferma quanto esposto dalla difesa dell’Ente precisando che è indubbio il ruolo professionale dei ricorrenti non rientrante nelle categorie oggetto di assunzione.

FAMIGLIA, DIVORZI E MINORENNI – Difendiamo una signora che riceve la chiamata in causa dall’ex per divorzio e riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio minorenne (200 euro mensili) perché sostiene di essere rimasto senza lavoro e di non poterlo più mantenere come prima.
Grazie però alle nostre indagini, emerge che l’ex si trova in un’altra città, diversa da quella dichiarata in causa, che ha una compagna fissa dalla quale ha avuto anche un figlio, che abita nella casa di lei e lavora in una importante azienda.
Il tribunale ha voluto ascoltare entrambi i genitori e tramite gli assistenti sociali si è proceduto all’ascolto del minore, figlio della coppia.
La causa si è conclusa con l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio. La sentenza, stante l’accertamento della posizione lavorativa del padre, ha stabilito più del doppio dell’importo dell’assegno di mantenimento, che è passato da euro 200 ad euro 600 mensili.

DIRITTO CIVILE – Innanzi al tribunale di Napoli Nord, una società agisce per un danno patrimoniale causatogli da un collaboratore, il quale essendo in possesso della carta di credito aziendale ne faceva uso per spese smisurate, non autorizzate e in favore di terzi non identificati. L’azienda si sentiva tradita nella fiducia, anche perché non aveva mai ricevuto i giustificativi delle spese né le fatture corrispondenti.
Il collaboratore si difendeva sostenendo che gli acquisti fatti con la carta di credito dell’azienda avevano il solo scopo di portare beneficio al datore di lavoro.
Il tribunale, dopo ampio esame istruttorio e documentale, riconosceva alla società il pieno diritto al rimborso delle spese pazze effettuate dal collaboratore, anche perché nel corso del processo il collaboratore non era riuscito a dimostrare che quei pagamenti li aveva effettuati in favore della società.

DIRITTO DEL LAVORO – Difendiamo una lavoratrice dipendente di un’agenzia immobiliare. Essendo molto competente nel settore, si trova a dover subire turni di lavoro estenuanti e mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta da contratto.
L’agenzia immobiliare, più volte avvisata della sproporzione tra il lavoro effettuato e la paga, faceva orecchie da mercante. Pertanto, la lavoratrice agiva in giudizio innanzi al tribunale di Napoli per vedersi riconoscere le differenze retributive e contributive spettantigli.
La causa, seppur iniziata, si interrompeva dopo la prima udienza, poiché entrambe le parti, assistite dai rispettivi avvocati, raggiungevano un accordo formale sui pagamenti.

CONDOMINIO – Difendiamo una famiglia vittima di infiltrazioni d’acqua che hanno rovinato significativamente il loro appartamento e che provengono dall’esterno del muro perimetrale condominiale. Nonostante i numerosi solleciti, il Condominio non risolve il problema, anzi procrastina al punto da aggravare ancor di più la situazione.
Gli abitanti ormai sono costretti a respirare aria insalubre e a dormire in ambienti umidi e maleodoranti, vedendosi limitato il quotidiano e sereno vivere la casa.
La famiglia decide quindi di adire il tribunale per vedersi risarcire i danni economici conseguenti a tale danno.
Il tribunale nomina un perito tecnico per lo svolgimento di CTU con opportuni sopralluoghi.
Nel frattempo, il Condominio, chiamato in causa, incarica una ditta di effettuare i lavori di risanamento della facciata condominiale per evitare nuove infiltrazioni.
Quando il CTU nominato da tribunale arriva sul posto, rileva che l’appartamento ha effettivamente subìto danni da infiltrazioni di provenienza condominiale, ed al contempo rileva che il Condominio aveva eseguito lavori per evitare nuovi e ulteriori danni. Il CTU quindi calcola un importo pari agli esborsi che la famiglia sostiene per i lavori di ripristino della propria casa.
Il tribunale, letti gli atti e le risultanze dei sopralluoghi tecnici, riconosce il diritto di questa famiglia al risarcimento dei danni e condanna il Condominio al pagamento della somma patrimoniale così come di giustizia.

T.A.R. – Difendiamo un Ente pubblico innanzi al TAR.
Alcuni lavoratori impugnano il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti, ritenendo che non fossero risultati vincitori per una errata valutazione dei punteggi.
L’Ente fa presente al TAR che, a seguito della avvenuta segnalazione, aveva immediatamente provveduto a riconteggiare tutti i titoli e i punteggi di tutti i candidati partecipanti al concorso.
Dal riconteggio effettuato emergeva che non vi erano stati errori in nessun candidato eccetto che per una sola persona causa di un refuso che aveva spostato in una differente colonna il servizio prestato per un certo periodo. Si riuniva la Commissione Esaminatrice, la quale riaggiornava le schede di valutazione dei titoli di tutti i candidati e assegnava al detto candidato il punteggio aggiuntivo, che comunque è troppo basso per consentirgli di risultare vincitore, avendo altri partecipanti riportato un punteggio superiore.
L’Ente, inoltre, contestualmente comunicava al candidato che il risultato conseguente la correzione del punteggio lo posizionava comunque in basso alla graduatoria finale.
Non ci sono stati errori nella procedura né nel bando di concorso né sui candidati risultati vincitori secondo la graduatoria finale.
Alla stessa conclusione perviene quindi anche il TAR.

FAMIGLIA, DIVORZI E MINORENNI – Difendiamo una madre vittima di scelte sbagliate. Infatti, a causa di gravi episodi di responsabilità genitoriale, tre minorenni, di cui due adolescenti e un bambino, venivano allontanati da casa e collocati in una struttura protetta (casa famiglia). I tre fratellini non sono tutti figli dello stesso padre. Entrambi i padri sono stranieri e sotto processo per reati. I figli vivevano solo con la madre, che risulta senza lavoro, in un ambiente difficile, e priva di strumenti educativi per provvedere in modo sano alla crescita dei figli, tant’è che il primo figlio non va a scuola, trascorre le sue giornate ai videogiochi e si è trovato a dover difendere fisicamente la madre dalle violenze del padre che occasionalmente li va a far visita.
Dal giorno in cui sono stati allontanati, la madre disperata si è resa disponibile a capire i propri errori pur di riabbracciare i figli, per i quali è aperto, nel frattempo, il fascicolo per una potenziale adozione.
Su nostra istanza, il tribunale, seppur diffidente, concede alla nostra cliente un lasso di tempo per fare un percorso di miglioramento. Grazie all’impegno degli avvocati, la signora inizia un serio percorso di assistenza psicologica per acquisire gli strumenti adatti al suo ruolo di madre e alle sue responsabilità, riesce ad ottenere un contratto di lavoro con uno stipendio decoroso, cambia anche il proprio aspetto, si trasferisce in una casa migliore. E, cosa importante, taglia tutti i ponti con i padri dei suoi figli. All’ultima udienza, la signora risulta notevolmente migliorata e cambiata, situazione riscontrata sia dai magistrati, sia anche dai periti del tribunale e dagli assistenti sociali. I tre ragazzini, dal canto loro, nelle dichiarazioni rese desiderano tornare con la mamma.
Pertanto, la sentenza concede il ritorno a casa dei tre minorenni che ora crescono sereni insieme alla madre.

DIRITTO CIVILE – Difendiamo un’umile famiglia che ha acquistato, anni addietro, quella che è tutt’oggi la propria casa, da una importante ditta di costruzioni di fabbricati. Questa ditta però, ritenendo che nei fabbricati costruiti vi fossero case solo formalmente vendute perché non tutti avevano pagato il corrispettivo, aziona una lunga serie di giudizi, agendo anche per azione revocatoria, contro gli appartamenti venduti.
Alcune di quelle cause furono vinte dalla famosa ditta di costruzioni, creando dei precedenti pericolosi per gli abitanti degli appartamenti.
Improvvisamente, anche questa famiglia si trova chiamata in giudizio, costretta a difendere la validità della vendita della propria casa. Questo nostro processo è durato complessivamente 19 anni. Ha visto numerose complicazioni e due gradi di giudizio. Alla fine si è concluso positivamente per questa famiglia, che è riuscita a difendere la sua piccola ma dignitosa casa, arrivando a dimostrare, in entrambi i gradi di giudizio, la validità legale della sua compravendita e il difetto dei requisiti dell’azione revocatoria della controparte nei loro confronti (art. 2901 c.c.). Nella fattispecie, sia il tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto che non sussisteva il requisito della consapevolezza del pregiudizio da parte degli acquirenti (per motivi molto specifici e personali che, per riservatezza, non possiamo ulteriormente dettagliare).

CONDOMINIO – Difendiamo un condomino che ha impugnato delle delibere assembleari per non essere stato convocato alle riunioni e per aver scoperto, leggendo i verbali, che si era proceduto ad un’illegittima assegnazione di posti di parcheggio sull’unica rampa di ingresso/uscita del fabbricato e dai garage, in violazione della normativa sulla sicurezza.
L’assemblea aveva deliberato, nonostante la mancata convocazione del condomino, l’apposizione di vernice gialla e strisce adesive allo scopo di creare decine di posti di sosta destinati al parcheggio di autovetture e motocicli. La stessa assemblea inoltre attribuiva in maniera arbitraria compiti di vigilanza extra al portiere senza che ciò fosse stabilito nei punti all’ordine del giorno.
Il condomino chiede anche di svolgersi CTU per accertare lo stato dei luoghi, in quanto questi nuovi posti parcheggio rendono di ostacolo le manovre di entrata/uscita dalle proprietà.
Il Tribunale non ritiene di concedere la CTU e, direttamente, emana la sentenza con la quale decide di rigettare le opposizioni del condomino. Ricorriamo quindi immediatamente in Appello, impugnando la sentenza, stante il palese errore del giudice del primo grado che non aveva rilevato i vizi delle deliberazioni assembleari.
La Corte d’Appello subito concede la CTU per l’esame dello stato dei luoghi oggetto di causa. All’esito dei sopralluoghi tecnici, risulta che la creazione di quei nuovi posti parcheggio è in violazione della normativa sulla sicurezza, quindi ha ragione il condomino a dolersene.
Pertanto, la Corte d’Appello accoglie le richieste dell’avv. Vallefuoco e riconosce che le delibere assembleari sono effettivamente viziate, dichiarandole nulle e altresì contrarie alla normativa sulla sicurezza relativamente ai posti parcheggio risultati effettivamente di ostacolo all’ingresso/uscita dalle proprietà.
La lite prosegue in Cassazione, su impugnazione del Condominio. La Corte di Cassazione, unitamente alle osservazioni del Pubblico Ministero, ritiene corretta l’impostazione dell’avv. Vallefuoco e si esprime con la Sentenza n. 20391/2024 (oggi citata dalle maggiori riviste di settore) confermando l’impostazione ricondotta alla violazione dell’art. 1120 c.c. prospettata dall’avv. Vallefuoco, essendoci la modificazione della cosa comune quando l’intervento deliberato dall’assemblea comporti la trasformazione della destinazione del bene comune. Nel caso che ci occupa, quella che prima era una rampa di accesso è divenuta un’area comune destinata a parcheggio determinante pericolo per la sicurezza e un’apprezzabile e permanente incomodità per entrare e uscire dal box auto anche per un solo condomino. Del resto, sul piano fattuale, è emerso che la naturale funzione propria della rampa condominiale era quella di transito per l’ingresso e l’uscita dalle proprietà private e costituiva l’unica via di collegamento tra le proprietà stesse e la strada. Pertanto, anche la Cassazione conferma le ragioni di diritto del condomino leso.

DIRITTO CIVILE – Sull’isola d’Ischia, difendiamo un signore che decide di allargare la sua proprietà e acquista, con regolare atto di compravendita, la porzione di terreno contigua al proprio, che comprende anche un viale sterrato per accedere. Si incarica di fare tutti i lavori necessari e, ricevute le autorizzazioni, sistema il viale sterrato in una dignitosa e pulita stradina di ingresso alla sua proprietà.
Il vicino, approfittando del bel lavoro di pulizia e di questa nuova stradina, quando vede il cancello aperto si intrufola nella proprietà privata altrui, a suo dire per accedere alla propria abitazione, ma in realtà ne ha fatto un motivo di comodo poiché può raggiungere l’abitazione anche da altra strada (più scomoda). Inizia, così, un aspro litigio tra i due vicini, poiché il proprietario della strada d’ingresso non tollera immotivate intrusioni in casa propria, mentre l’altro si impone con la violenza pur di ottenere anche quel passaggio, sfasciando i beni, forzando il cancello, minacciando di percosse. E a seguito di tali atti violenti, viene denunciato presso i Carabinieri dell’isola. Saputo della denuncia, con la stessa prepotenza, il vicino cita in giudizio il proprietario del viale chiedendo al tribunale ischitano di vedersi riconoscere il diritto al passaggio sul viale. Racconta al tribunale che quel viale sarebbe stata l’unica strada per entrare in casa, omettendo l’esistenza dell’altra via.
Riusciamo però a far valere in giudizio le ragioni del convenuto signore proprietario del viale, , dimostrando al tribunale che l’azione giudiziaria del vicino è totalmente infondata e che non ha diritto a vedersi riconoscere il passaggio su quel viale. Il tribunale, con sentenza, dichiara quindi inaccoglibile la pretesa prepotente del ricorrente. Non sazio, costui impugna la sentenza innanzi alla Corte di Napoli, ma anche in quella sede le sue contestazioni sono totalmente sconfessate e la Corte conferma la sentenza del tribunale ischitano, tutelando pienamente le ragioni del proprietario del viale.

CONDOMINIO – Difendiamo un Condominio portato in giudizio da una proprietaria che lamentava infiltrazioni d’acqua al suo box auto, attribuendo la colpa di tali danni al Condominio.
Il Condominio, promettendo che avrebbe risolto il problema, faceva lavori di ripristino dei luoghi incluso al box auto della signora. Ma nonostante ciò, la condomina procedeva comunque in tribunale.
A seguito di CTU viene confermato che lo stato dei luoghi non presentava alcun danno e che quindi non è possibile verificare se vi erano mai state infiltrazioni.
Si procede anche alla prova orale per testimoni, i quali non forniscono una versione comprensibile di eventuali fenomeni infiltrativi accaduti in passato.
Dunque il tribunale, con sentenza, decide di confermare la difesa del Condominio e rigetta la richiesta della signora, perché non risulta provata la causa del danno.
La signora però ricorre in appello, impugnando la sentenza. Anche in questa sede, difendiamo il Condominio ribadendo l’assenza di responsabilità e gli intervenuti lavori a beneficio della signora.
La corte di appello conferma la sentenza del tribunale e lascia indenne il Condominio.

FAMIGLIA, DIVORZI E MINORENNI – Difendiamo un padre che si trova a pagare per anni l’assegno mensile di mantenimento al figlio che, nel frattempo, ha superato l’età di 30 anni. Il giovane uomo non ha alcuna voglia di lavorare, né di studiare, risultando iscritto all’università ma abbondantemente fuoricorso poiché non si presenta mai agli esami da anni; trascorre le giornate in sollazzi appoggiandosi all’assegno paterno. Risulta convivere ancora in casa con la madre la quale, pur lavorando regolarmente, non sprona il figlio a studiare o a lavorare.
Il padre, fattosi anziano, pensionato, e bisognoso di cure ed assistenza perché parzialmente invalido, decide quindi di agire in tribunale chiedendo la modifica delle condizioni del divorzio e in particolare dell’obbligo di mantenimento del figlio ormai adulto.
Il tribunale, dopo ampie discussioni, stabilisce che va revocato l’assegno di mantenimento al figlio, essendo adulto e in piene condizioni per poter lavorare o studiare. Infatti a un figlio di tale età spetterebbe l’assegno di mantenimento nell’ipotesi in cui si trovasse a dover affrontare un lungo percorso di studi, tale da impedirgli di trovare tempo per lavorare, studiando proficuamente e con serietà.