Le SS.UU. della Cassazione hanno dettato i nuovi criteri per determinare l’assegno di divorzio.
Secondo la Sentenza n. 18287/2018 bisogna far riferimento a quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, Legge n. 898/1970, procedendo ad un rigoroso accertamento probatorio su ciò che ha creato la disparità delle condizioni economico-patrimoniali tra le parti.
Secondo l’art. 5 L. 898/1970 con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva negato l’assegno all’ex moglie in quanto costei non si trovava in condizioni di necessità economica, avendo uno stipendio superiore alla media ed un patrimonio immobiliare, precisando che l’assegno divorzile deve tenere conto delle condizioni del tenore di vita.
L’art. 5 innanzi citato attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale.
L’ex coniuge ne ha diritto quando non abbia mezzi adeguati e non sia in condizione di procurarseli.
Il parametro di adeguatezza è relativo ma deve essere sottoposto ad una valutazione concreta ed effettiva dei mezzi a disposizione della persona.
Per il Legislatore bisogna accertare lo stato patrimoniale dell’ex coniuge mediante la produzione di documenti fiscali dei redditi delle parti.
Il criterio di scelta ha, secondo la Cassazione, natura composita e quindi elastica, al fine di adeguarsi alle numerose fattispecie concrete.
Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile (Sentenza n. 18287/18)
