La Cassazione con la Sentenza n. 406 del 2019 ha stabilito che una convivenza stabile e duratura fa venir meno l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge.
Richiamando dei precedenti sulla materia, le Sentenze n. 6855 del 2015 e la n. 2466 del 2016, la Cassazione ha ribadito che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche di fatto, rescinde ogni connessione con il modello di vita della pregressa fase matrimoniale, e fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro ex coniuge.
L’ex coniuge che voglia interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner che convive con una nuova persona deve provare tale convivenza.
In particolare, deve dimostrare che la nuova relazione sia prolungata e stabile nel tempo e nelle modalità.
La perdita del diritto all’assegno periodico di mantenimento è permanente e non può essere revocata. Infatti, il versamento dell’assegno non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, perché, come specifica la Sentenza, la formazione di una nuova famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole con la quale l’ex coniuge beneficiario dell’assegno assume pienamente il rischio di una cessazione del rapporto e quindi di ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge.
Se in seguito l’ex coniuge beneficiario termina il secondo rapporto sentimentale, anche se non ha mai contratto un matrimonio con il secondo compagno, in ogni caso non avrà diritto al ripristino dell’assegno di mantenimento per i suddetti motivi.
La Cassazione nel caso sottoposto ha evidenziato che quando vi è la costituzione di un nuovo nucleo familiare si realizza una vera e propria discrasia tra quello che era il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed quello relativo al nuovo assetto fattuale.
La ricerca, la scelta ed il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte dell’ex coniuge che abbia conseguito il riconoscimento del diritto dell’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno, non rilevando la possibilità che gli ex coniugi possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un ripensamento, perché anche in questo caso l’assegno non rivivrebbe ma tornerebbe ad operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, con conseguente impossibilità di reviviscenza del contributo che era stato a suo tempo assegnato dal Giudice.
Se c’è una nuova convivenza termina il mantenimento (Cass., VI Sez. Civ., Sent. n. 406/19)
