Class action: il Senato approva la normativa per il C.p.c.

Con 206 voti a favore, un contrario e 44 astenuti, il Senato ha approvato il d.d.l. n. 844 su “Disposizioni in materia di azione di classe”.
Si introduce la disciplina sulla class action all’interno del Codice di Procedura Civile, Libro IV, dopo il Titolo VIII dedicato all’Arbitrato sarà inserito il Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies).
Con l’entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le disposizioni contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).
La normativa si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data dell’entrata in vigore della legge, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.
L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
L’azione si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso insieme al decreto di fissazione dell’udienza è pubblicato, entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.).
L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda, tramite un’area del portale dei servizi telematici.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Contro il decreto può essere proposta opposizione tramite ricorso entro 30 giorni. Sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale.
Il d.d.l. regola anche l’azione inibitoria collettiva, con la quale chiunque abbia interesse alla pronuncia inibitoria di atti o comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui (o enti) può chiedere la cessazione della condotta.
Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati sono legittimate a proporre l’azione se iscritte nell’elenco pubblico presso il Ministero della Giustizia.

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