In un procedimento per separazione, il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo del figlio della coppia alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento di moglie e figlio.
Il Tribunale respingeva la domanda di addebito del marito nei confronti della ex moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale circa l’addebito, ritenendo inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale della moglie intercorsa quando già il legame affettivo e la convivenza fra i coniugi erano entrati irreversibilmente in crisi.
In Cassazione il marito denuncia la mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe dimostrato la vera causa della crisi coniugale e la sua addebitabilità alla moglie.
La Cassazione con l’ordinanza del 23 gennaio 2019 n. 1715 ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Correttamente secondo la Cassazione si è ritenuto che la crisi del matrimonio era da addebitare a un’incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto.
Tale valutazione di merito, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità, è comunque coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione.
La conflittualità fra i coniugi non può essere, di per sé, causa di esclusione dell’affidamento condiviso, in quanto tale affidamento rappresenta il regime ordinario che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi.
Si può escludere tale regime se sia pregiudizievole per l’interesse del minore e per la sua crescita.
Non incide sull’addebito il tradimento post-crisi matrimoniale (Cass. Sez. VI civ., Ord. n. 1715/19)
