Risarcimento se il fotografo perde le foto del matrimonio (Cass. Sez. III Civ. Sent. n. 13370/18)

La Cassazione, Sez. III Civ., con la Sentenza n. 13370/2018 ha deciso che spetta il risarcimento del danno ai coniugi che si trovano senza il servizio fotografico del matrimonio per responsabilità del fotografo.
Il Tribunale aveva previsto nella propria decisione il risarcimento del danno morale sulla base del fatto che la mancanza delle fotografie avrebbe cancellato ogni possibile ricordo del giorno del matrimonio, incidendo sull’aspetto emotivo dei due coniugi.
In Corte di Appello, invece, si stabilì che non spettava il risarcimento per il danno morale, non essendoci un reale pregiudizio.
La Cassazione si è allineata alla decisione della Corte di Appello stabilendo che può essere risarcito il danno patrimoniale, ma non anche l’aspetto morale del danno, in quanto esso sarebbe un diritto immaginario e non concretamente dimostrabile.
In tal senso, la Cassazione si rifà alla Sentenza delle SS. UU. n. 26972/2008 che considerano tale fatto come non idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio dal punto di vista del danno morale.
Infatti non si potrebbe parlare di lesione del diritto al ricordo se essa non venga poi dimostrata.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nelle sole ipotesi previste dalla legge, o quando sia stato leso un diritto della persona Costituzionalmente tutelato, sia che derivi dalla commissione di un fatto illecito sia che derivi da fonte contrattuale.
Il danno inoltre non deve essere futile, cioè non deve consistere in un mero fastidio o disagio, e deve superare la soglia della tollerabilità media.
Nel caso di specie, il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso materiale fotografico non costituisce di per sé un diritto fondamentale della persona tutelato a livello Costituzionale, essendo un diritto rimesso esclusivamente agli sposi.
La Cassazione lo definisce un “diritto immaginario” non idoneo a fondare un risarcimento.
La sola frustrazione dell’interesse degli sposi ad ottenere il materiale fotografico non sarebbe quindi sufficiente a far sì che costoro si vedano riconosciuta una pretesa risarcitoria, i mancanza di un pregiudizio concreto riconosciuto dalla legge.

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