Con la Sentenza n. 38007 del 2018 la IV Sezione Penale della Cassazione ha stabilito che in caso di condanna del medico che non impugna poi la Sentenza, questa diventa definitiva anche nei confronti della struttura sanitaria, che ne risponderà in solido col medico in qualità di responsabile civile.
Il caso di specie riguardava un fatto colposo commissivo ben determinato, avendo il medico iniettato il liquido di contrasto propedeutico all’esecuzione di una TAC senza osservare specifiche cautele e raccomandazioni, al cui rispetto era stato espressamente invitato ad attenersi.
La mancata impugnazione ha reso irrevocabile la Sentenza, non più suscettibile di modifica ai sensi dell’art. 561 bis c.p.
Il ricorso si palesa inammissibile in quanto investe la statuizione di condanna penale dell’imputato che, riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi, non ha proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta statuizione nei propri confronti, così da ritenersi non più suscettibile di modifica.
Nel caso in specie, secondo la Cassazione, premesso che l’imputato ha omesso di impugnare la condanna ed essa ha assunto definitività ai fini penali, ai fini civili l’interesse del responsabile civile ad ottenere una formula di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p. risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal Legislatore alla suddetta statuizione, laddove ai sensi dell’art. 561 bis c.p. essa ha effetto di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l’imputato lo ha commesso, precludendo anche sotto questo versante alcun vantaggio alla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della doglianza proposta.
La Cassazione nella Sentenza aggiunge altresì che in riferimento alla mancata verifica del rispetto delle linee guida per gli effetti di cui all’art.590 sexies c.p. a seguito delle modifiche introdotte dalla novella sulla riforma della responsabilità del sanitario, a prescindere dalla palese genericità dell’assunto e dell’assenza di qualsiasi riferimento alla esistenza di linee guida in materia di accertamenti diagnostici quali la TAC, il Giudice di Appello ha escluso la riconducibilità dei profili di colpa ascritti al sanitario al novero della imperizia, in presenza di errore occorso non già in sede esecutiva, ma nella individuazione e nella scelta dell’arto del paziente sul quale praticare il trattamento, indicando una colpa cosciente evidentemente da ascriversi al campo della negligenza.
Sulla mancata impugnazione da parte del medico responsabile (Cass. IV Sez. Pen. Sent. n. 380047/18)
