Tour operator risarcisce il cliente che non parte per malattia (Cass. III Sez. Civ., Sent. n. 18047/18)

La Cassazione III Sezione Civile nella Sentenza n. 18047/2018 prevede il risarcimento per il chi è impossibilitato a partire per un viaggio che aveva già pagato.
Nel caso di specie, un cliente dopo aver acquistato un pacchetto turistico da un tour operator non era riuscito ad andare in vacanza a causa di una improvvisa malattia.
La Cassazione ha specificato che il risarcimento, pari alla restituzione del prezzo del viaggio pagato, è dovuto dal momento che per una causa di forza maggiore era subentra l’impossibilità della partenza.
Il viaggio si era reso inattuabile per causa non imputabile ai contraenti.
Secondo la Cassazione, la causa, quale interesse pratico del contratto, sintesi degli interessi che il singolo negozio è diretto a realizzare, conferisce rilevanza ai motivi.
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c. può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
La non imputabilità al debitore non restringe il campo delle ipotesi, ma consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi meritevole di tutela in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 1463 c.c. nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione, deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito.
L’art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale in linea generale alla costruzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.
Le parti contraenti nel caso di specie non hanno fruito della prestazione.
Secondo la cassazione l’azione di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito.
Nel caso di specie le pretese della parte controricorrente si fondano sull’art. 1463 c.c. e trovano un fondamento specifico.

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