Nella Sentenza del 7/3/2019 n. 6593 la Cassazione si occupa dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità medica, quando si agisce per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Nel caso di specie, eseguita la C.T.U. medico-legale, il Tribunale respingeva le domande attoree, Sentenza poi confermata anche dalla Corte di Appello, secondo cui il decesso non poteva ricondursi ad un comportamento colposo del personale sanitario, ma a complicanze note in relazione all’intervento, prevedibili, ma non prevenibili.
Parte ricorrente si duole che la Corte abbia, con apparente o comunque insufficiente ed incongrua motivazione, negato il nesso causale giuridico tra l’inadempimento sanitario riconosciuto dagli stessi C.T.U. e le chances terapeutiche e chiede che la sentenza venga cassata perché valuti la percentuale di sopravvivenza, guarigione o miglioramento in caso di tempestiva e corretta gestione, anche chirurgica, delle complicanze postoperatorie, e per l’effetto riconosca e quantifichi il relativo ristoro del danno da perdita di chances terapeutiche.
Secondo la Cassazione, l’esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell’ospedale non consente di prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita dell’attore e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili.
Va rimarcato che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l’esistenza di una condotta colposa, commissiva od omissiva, che integri la causa del pregiudizio.
L’attore deve provare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale che della causalità giuridica.
La Cassazione ha precisato che in ambito di responsabilità medica, la previsione dell’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno.
La causa, così come intesa dall’art. 1218 c.c., riguarda la non imputabilità dell’impossibilità di adempiere e dunque si colloca nell’ambito delle cause estintive dell’obbligazione.
Responsabilità medica, il paziente deve provare la causalità (Cass civ, sez. III, Sent. n. 6593/19)
