La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza del 12 settembre 2018 n. 22156 spiega la differenza tra il concetto relativo all’aspetto architettonico e quello relativo al decoro architettonico.
In un Condominio, il proprietario dell’ultimo piano ha il diritto di sopraelevare l’edificio ma deve rispettare quanto previsto dall’art. 1127 c.c. per il limite dell’aspetto architettonico del fabbricato.
Per il decoro architettonico invece si fa riferimento all’art. 1122 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120,1122 e 1127 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver valutato fatti pacifici e prove e per omesso esame di un fatto decisivo e provato.
La violazione dell’art. 1122 c.c. viene argomentata con l’assenza di ogni pregiudizio alla statica dell’edificio, ovvero di danno allo stesso.
La parte ricorrente critica altresì il riferimento alla nozione di decoro architettonico, non operando nel caso in esame la disciplina dell’art. 1120 c.c.. Si sottolinea quindi la situazione di degrado del decoro del fabbricato per preesistenti modificazioni.
L’art. 1127 c.c. secondo la Cassazione sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell’edificio che non la consentono, ovvero dall’aspetto architettonico dell’edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
L’aspetto architettonico è una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dall’art. 1120 c.c., comma 4, art. 1122 c.c., comma 1, e art. 1122-bis c.c., dovendo l’intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.
Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico dell’edificio va condotto in base alle caratteristiche stilistiche percepibili dell’immobile condominiale e verificando l’esistenza di un danno economico valutabile.
D’altro canto, la Corte in passato ha anche affermato che le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono complementari e non possono prescindere l’una dall’altra, sicché anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista (Cass. Sez. 6 – 2, 25/08/2016, n. 17350).
Perché rilevi la tutela dell’aspetto architettonico di un fabbricato non occorre che l’edificio abbia un particolare pregio artistico, ma che sia dotato di una propria fisionomia.
Aspetto architettonico e decoro di sopraelevazioni (Cass., Sez. VI Civ., Ord. n. 22156/18)
