Gode dei diritti condominiali anche il proprietario del posto auto (Cass civ, sez. II, ord. n. 884/18)

Il proprietario del solo posto auto è un condomino a tutti gli effetti e non può essere escluso dall’uso e dal godimento delle parti comuni.
Il proprietario del posto auto è tenuto a provvedere a sostenere i relativi costi in ragione dei millesimi posseduti.
Tale diritto è confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., nell’Ordinanza del 16/01/2018 n. 884.
I proprietari di spazi destinati a posti auto compresi nel complesso condominiale possono dirsi condomini a tutti gli effetti in base ai criteri fissati dall’art. 1117 c.c.
La nozione di condominio si configura pertanto non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente e strettamente funzionali alla vita condominiale.
La Cassazione nell’Ordinanza spiega che la disciplina del Condomini in base all’art. 1117 c.c. è ravvisabile ogni volta che vi sia un rapporto di accessorietà che lega alcune parti comuni a porzioni o unità immobiliari di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stesso o l’uso, salvo che risulti diversamente dal titolo di acquisto.
Una volta accertato il nesso tra i posti auto scoperti e le aree comuni, l’uso di queste ultime trova regolamentazione nella disciplina del Condominio, contrassegnata dal carattere della reciprocità, sia per quanto riguarda i diritti che gli obblighi, come la partecipazione alle spese.
Tutto ciò esclude la rilevanza della disciplina in tema di servitù che presuppone, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, completamente separati di cui uno è al servente rispetto all’altro.
Nel caso di specie, i condomini proprietari di appartamenti chiamavano in causa i proprietari di soli posti auto, perché fosse accertata l’inesistenza in capo agli stessi di una servitù di passaggio su una certa area.
La richiesta veniva accolta in primo grado e poi respinta in Appello, in considerazione del fatto che nelle Tabelle millesimali del Condominio erano compresi anche i proprietari dei soli posti auto, che tra l’altro risultavano aver sempre partecipato alle assemblee di Condominio e pagato le relative spese di manutenzione.

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