La condotta del medico che non ha prescritto accertamenti al paziente con sintomi generici è colposa, secondo la Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza del 30/11/2018 n. 30999.
Nel caso di specie un padre di famiglia moriva in seguito a un aneurisma cerebrale.
La moglie ed i due figli convennero innanzi al Tribunale medici e struttura sanitaria esponendo che il de cuius si rivolse al pronto soccorso dell’ospedale, dove venne visitato da due medici che non prescrissero particolari accertamenti diagnostici.
Il paziente venne colto poi da una emiparesi. Un esame TAC del cranio in seguito rivelò la rottura di un aneurisma. Il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico ma decedeva a causa del pregresso ematoma intracranico.
I sanitari dell’ospedale furono imperiti e negligenti nella gestione del paziente, dal momento che non lo sottoposero tempestivamente a quegli esami che avrebbero potuto rivelare la presenza dell’aneurisma e consentire più tempestive e salvifiche cure.
Tutti i convenuti si costituirono e negarono sia la propria colpa, sia il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente.
In primo grado il Tribunale rigettò la domanda e la sentenza venne appellata dai soccombenti.
La Corte d’Appello rigettò il gravame ritenendo che non vi fu colpa nella condotta dei sanitari dell’ospedale; nemmeno esisteva un valido nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente.
La sentenza veniva impugnata per Cassazione. I ricorrenti sostengono che, se l’intervento fosse stato tempestivamente eseguito, la rottura maggiore dell’aneurisma non ci sarebbe stata, e non vi sarebbe stata l’emorragia. Questo fatto non è stato preso in considerazione dalla Corte d’Appello, e presenta tutti i requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c. n. 5. La sentenza veniva dunque cassata con rinvio.
La motivazione della Corte di Appello, secondo la Cassazione, presenta i vizi di violazione di legge e di illogicità.
Sotto il primo profilo (violazione di legge) va ricordato come la colpa civile consista nella deviazione da una regola di condotta. La regola di condotta può consistere non soltanto in una norma giuridica, ma anche in una regola di comune prudenza o nelle cc.dd. leggi dell’arte. Stabilire se l’autore d’un illecito abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell’art. 1176 c.c. Nel caso di obbligazioni professionali, il secondo comma dell’art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso. Il professionista è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto il bonus paterfamilias; ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista medio (preparato, zelante, efficiente).
Occorre chiedersi quale debba essere la condotta del sanitario medio dinanzi a sintomi aspecifici. La risposta è che di fronte a sintomi aspecifici, potenzialmente ascrivibili a malattie diverse, o di difficile interpretazione, il medico non può acquietarsi sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi. Deve, al contrario, o formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza; oppure segnalare al paziente tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata.
Tiene di conseguenza una condotta non conforme al precetto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, il medico che, di fronte a sintomi od indici diagnostici dei quali non è agevole intuire l’eziogenesi, non solo non compia ogni sforzo per risalire alla causa reale del sintomo, ma taccia al paziente i significati di esso.
Nel nostro caso è stata la stessa Corte d’Appello ad accertare in punto di fatto, recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che il paziente “non presentava segni o sintomi che indicassero chiaramente un evento emorragico cerebrale”. Così la Corte d’Appello è incorsa nel vizio di sussunzione della fattispecie: l’aver accertato in facto che i sintomi non erano chiari avrebbe dovuto condurre alla conclusione che i sanitari furono negligenti non avendo disposto previamente alcun accertamento specialistico.
Responsabilità colposa del medico che non prescrive esami necessari (Cass. civ., sez. III, ord. n. 30999/18)
