Responsabilità nell’intervento in equipe per errore del collega (Cass. Pen., sez. IV, sent. 04/09/2018 n° 39733)

Al medico in cooperazione colposa con il primo operatore si contesta, nella sua qualità di secondo operatore, di avere provocato al paziente lesioni gravissime; ciò in quanto nel corso di intervento veniva erroneamente realizzata una asportazione del rene.
Il Collegio ha sottolineato che il profilo di colpa che si rinviene nella condotta dell’imputato è qualificabile come negligenza per difetto di attenzione.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione chiarisce che, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.
Il principio richiamato risulta coerente con l’insegnamento in base al quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Giova, altresì, ricordare che la Suprema Corte ha affermato che il medico componente della equipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell’intervento operatorio, ha l’obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso.
Nel caso di specie la Corte di Appello ha premesso che la tecnica utilizzata dagli operatori rendeva dirimente il corretto uso della telecamera, trattandosi dell’unico presidio che consentiva ai medici la visione del campo operatorio.
Tanto chiarito, il Collegio ha sottolineato che il profilo di colpa che si rinviene nella condotta dell’imputato è qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio, ovvero di imperizia, per incapacità: ciò in quanto non si accorse che il primo operatore stava procedendo alla asportazione del rene.
L’aiuto chirurgo doveva essere ritenuto responsabile dell’esito infausto dell’intervento, essendo venuto meno ai doveri di diligenza o perizia nello svolgimento delle mansioni.
Conclusivamente si osserva che la causa di non punibilità introdotta dall’art. 590-sexies cod. pen., di cui la difesa lamenta la mancata applicazione da parte della Corte territoriale, non risulta applicabile al caso di specie. Da un lato, sono stati accertati a carico dell’imputato profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell’assolvimento dei compiti assegnati, in seno all’equipe chirurgica, evenienza di per sè ostativa all’operatività del nuovo istituto. Dall’altro, la Corte ha evidenziato che il grado della colpa doveva ritenersi elevato, circostanza che esclude del pari l’operatività della richiamata causa di non punibilità.

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