Lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Con sentenza del marzo 2018 il Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato C. responsabile del reato di cui all’art. 137 d.lgs. 152/2006 per avere, quale titolare di un autolavaggio, scaricato nella fognatura pubblica le acque reflue provenienti dal piazzale adibito al parcheggio delle automobili e al loro lavaggio, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate l’insufficienza della motivazione e l’errata applicazione della norma incriminatrice contestata, a causa dell’omesso accertamento delle caratteristiche delle acque provenienti dall’impianto di autolavaggio gestito dall’imputato, è inammissibile, sia perché è volto a censurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito (circa la natura di acque industriali dei reflui provenienti da tale impianto, fondato, correttamente, sulle caratteristiche dello stesso e dell’attività ivi svolta, tra l’altro mediante l’impiego di detersivi utilizzati per il lavaggio delle automobili); sia perché si pone in contrasto con un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché tali acque non possono essere assimiliate a quelle domestiche, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile, per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (cfr. Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, Rv. 268398; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, Rv. 240537, nella quale, in motivazione, è stato precisato che la modifica apportata alla nozione di scarico dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico diretto, riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi; v. anche Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003, Rv. 227182).
Quanto al secondo motivo, relativo all’ingiustificato diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che l’imputato non ne aveva fatto richiesta, posto che, come risulta dal verbale dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale, all’atto della formulazione delle conclusioni il suo difensore aveva chiesto solamente l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, il contenimento della pena nel minimo edittale e il riconoscimento dei benefici di legge (cioè della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna), cosicché, in assenza di una richiesta, non vi era neppure un obbligo di specifica motivazione circa il diniego di dette circostanze, in quanto la presunzione di non meritevolezza di tali circostanze impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso la loro concessione, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l’obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell’interessato o nell’ipotesi di richiesta generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694; conf. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Rv. 245241; v. anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, Rv. 254716).
Ne consegue manifesta infondatezza della censura di carenza di motivazione formulata riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Reflui da impianti di autolavaggio (Cass. Pen. Sez. III 20.6.2019 Sent. n. 27516)
